Riconvenzionamento delle aree P.E.E.P.

A seguito delle novità normative introdotte in materia di riscatto degli alloggi realizzati in zone P.E.E.P., con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, commi dal 45 al 50, con delibere di Giunta Comunale n. 29 del 4 marzo 2013 e n. 92 del 28 maggio 2015 sono stati approvati gli attuali valori di tali aree e le modalità di calcolo del corrispettivo da versarsi ai fini del riscatto.

Possibilità per i proprietari di alloggi P.E.E.P.

Fermo restando che il riscatto non è obbligatorio, le possibilità per i proprietari di alloggi P.E.E.P. già concessi in diritto di superficie o di proprietà sono sostanzialmente due:

1) mantenere inalterata la situazione originaria con i vincoli previsti dalle convenzioni stipulate nel periodo 1976-1995 tra le Cooperative edilizie e il Comune:

Se il proprietario decide di non riscattare, l'immobile può essere venduto, solo dopo aver richiesto l'autorizzazione al Comune, a persone in possesso di determinati requisiti (cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea, residenza o attività lavorativa nel territorio di Castel San Pietro Terme o Monterenzio o Casalfiumanese da almeno 12 mesi, non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nel Comune di Castel San Pietro Terme, Monterenzio, Casalfiumanese,ecc...) e il prezzo di vendita deve essere determinato moltiplicando per cento la rendita catastale rivalutata in base agli indici di legge o applicando il prezzo del trasferimento precedente rivalutato secondo gli indici ISTAT del costo della vita, qualora tale prezzo sia superiore a quello determinato sulla base dei parametri catastali.

2) riscattare il diritto di superficie/proprietà sulla base dei nuovi testi di convenzione approvati con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 4 marzo 2013:

Il riscatto effettuato sulla base dei nuovi testi di convenzione approvati con delibera di G.C. n.
29/2013 offre la possibilità ai cittadini di ottenere i seguenti vantaggi:

• Per il diritto di superficie:

1. acquisire la quota di terreno corrispondente ai millesimi/quota di proprietà;
2. evitare che il Comune possa esercitare il diritto di prelazione sull'immobile;
3. vendere l'immobile a chiunque, a prescindere dai requisiti, senza chiedere l'autorizzazione al Comune;
4. vendere l'immobile al prezzo desiderato.

• Per il diritto di proprietà:

1. eliminare tutti i vincoli previsti nelle convenzioni redatte ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971;
2. vendere l'immobile a chiunque, a prescindere dai requisiti, senza chiedere l'autorizzazione al Comune;
3. vendere l'immobile al prezzo desiderato.

Richiesta di valutazione

I cittadini che lo desiderano possono chiedere gratuitamente al Comune, mediante apposito modulo reperibile sul sito del Comune, la valutazione relativa al corrispettivo da versare per il riscatto del proprio alloggio in diritto di superficie / proprietà.

L' Ufficio Acquisti e Gestione del Patrimonio (II piano – entrata da Piazza XX Settembre n. 5) riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì, telefonando al n. 0516954234 oppure inviando una mail all'indirizzo: tiziana.becca@comune.castelsanpietroterme.bo.it.

L'interessato che intenda riscattare deve accettare la proposta formulata dal Comune, entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, pena la decadenza della offerta e comunque fatta salva la possibilità, per l'interessato, di presentare una nuova domanda.

All'atto dell'accettazione del corrispettivo proposto dal Comune è previsto un contributo, a titolo di costo di istruttoria, pari a € 100,00. Le spese notarili sono a carico del proprietario dell'alloggio.

Comunicazione importante

L'art. 23 ter comma 1 bis del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, ha modificato la lettera a) del comma 46 dell'art. 31 della legge 448/1998 riducendo da trenta a venti anni il termine di durata delle convenzioni sostitutive. Pertanto coloro che hanno già riscattato i propri alloggi sulla base degli schemi approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 16 marzo 2000, sui quali permaneva il vincolo trentennale previsto nella convenzione di riscatto (cosiddetta convenzione sostitutiva), qualora siano decorsi venti anni dalla convenzione originaria non dovranno più versare alcun corrispettivo Comune per la rimozione del suddetto vincolo e pertanto anche il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione / canone massimo di locazione è da considerarsi decaduto.

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