Zona arancione: il Comune vieta gli sport di contatto anche all'aperto

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Mentre con il ritorno in zona arancione da lunedì 12 aprile riaprono nidi e scuole (per le superiori la didattica in presenza dal 50% al 75%), per le attività motorie e...

Data:

12 aprile 2021

Zona arancione: il Comune vieta gli sport di contatto anche all
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Mentre con il ritorno in zona arancione da lunedì 12 aprile riaprono nidi e scuole (per le superiori la didattica in presenza dal 50% al 75%), per le attività motorie e sportive rimangono in vigore le limitazioni prescritte dal Dpcm del 2 marzo scorso. In più l'Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme estende il divieto di praticare sport e giochi di contatto (come calcio, basket, pallavolo) anche nelle aree attrezzate presenti nei parchi pubblici, nei campetti all'aperto e nelle aree verdi in genere (ordinanza sindacale n. 11 del 12 aprile 2021 che proroga l'ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 07/04/2021, adottata ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel Comune di Castel San Pietro Terme”).

Ecco quanto prevede il  Dpcm del 2 marzo 2021 sul tema “Attività motoria e attività sportiva”, tuttora in vigore.

1. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Ulteriori info: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

Ultimo aggiornamento: 13/04/2021, 15:46

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