Dopo aver ricevuto e protocollato la richiesta, l'ufficio Protocollo la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia o che detiene il dato/documento, che entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza:
- pubblica nel sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", il documento/informazione/dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e per conoscenza al Responsabile della Trasparenza e allo Sportello di Accesso Civico (c/o Sportello Cittadino) l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale;
- se quanto richiesto risulta già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al richiedente e, per conoscenza, al Responsabile della trasparenza e allo Sportello di Accesso Civico (c/o Sportello Cittadino) indicando il collegamento ipertestuale.
Nel caso di accesso civico potenziato ex art.5 co.2, il Dirigente che detiene il dato/documento, qualora individui soggetti "controinteressati", è tenuto a comunicare agli stessi la domanda di accesso. I controinteressati hanno facoltà di presentare "motivata opposizione" alla richiesta di accesso civico entro 10 giorni. Decorsi tali 10 giorni e accertata la ricezione della comunicazione, l'Amministrazione deve decidere se accogliere o respingere la richiesta. L'Amministrazione ha l'onere di concludere il procedimento nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il provvedimento di accesso civico potenziato è chiuso con un provvedimento espresso e motivato. La decisione è comunicata al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'Amministrazione trasmette tempestivamente al richiedente i dati/documenti richiesti.