Ai sensi del D.P.R. 30.3.1957, n. 361, art. 38 e del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, art. 23 sono esclusi dalle funzioni di scrutatore o scrutatrice di ufficio elettorale di sezione e di Segretario o Segretaria:
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
- i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al D.Lgs 19 novembre 1997, n. 422.